Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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Con sentenza 25836/2019 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un coordinatore che, per quanto nel PSC avesse evidenziato la possibilità di franamento del ciglio scavo durante le attività di costipazione, ha omesso di evidenziare le carenze in materia del POS ed ha fornito indicazioni operative a un collega, operante per conto dell'impresa.

...il B.M. (CSE) aveva comunicato verbalmente all'impresa - nella persona dell'Ing. C.M. - le precise modalità operative da seguirsi per rendere effettive le previsioni del piano di sicurezza. Tale aspetto, tuttavia, non può rappresentare una causa di esonero di responsabilità dei ricorrente, in quanto è mancata ogni verifica da parte del professionista dell'adeguatezza in concreto del piano di sicurezza elaborato, rispetto alla situazione in cui operava l'impresa. ...La giurisprudenza di legittimità, che pure si è occupata di tale profilo ha avuto modo di precisare che: "Non è invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento.

Inoltre, nella sentenza viene evidenziato che ...

nell’ipotesi in cui i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, ciascuno di questi è, "per intero", destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.