L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2018, analizza l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 81/08, in relazione alla possibilità del datore di lavoro di far parte delle squadre di gestione del primo soccorso ed antincendio nelle imprese in cui operano anche più di 10 addetti. La risposta è affermativa, fermo restando che il datore di lavoro deve definire la composizione, anche numerica, della squadra in funzione della valutazione del rischio.
La sentenza di Cassazione Penale n. 11157 del 13 marzo 2019 stabilisce che il marciapiede antistante l'accesso di cantiere non costituisce area di cantiere, in quanto nessuno dei soggetti operanti a vario titolo in cantiere (per conto del committente o dell'impresa) ha poteri dispositivi in merito a quelle aree.
Pertanto, la Suprema Corte conclude che
... non può rientrare nella zona di accesso al cantiere, secondo la accezione che rileva ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il marciapiede esterno al varco, se di proprietà pubblica o comunque non nella disponibilità del datore di lavoro, chiamato a gestire i rischi derivanti dal transito attraverso l'accesso al cantiere.
Analogamente, nessun onere o colpa viene attribuita al coordinatore per la sicurezza. Risulta chiaro dalle argomentazioni che in fase istruttoria e di dibattimento non era stata approfondita la validità o meno della segnaletica apposta, limitandosi a stabilire la colpevolezza di impresa e coordinatore, a fronte dell'investimento di un passante, utente debole, che transitava sul marciapiede antistante l'ingresso al cantiere.
La legge 145/2018, con la lettera d) del comma 445 dell'art. 1, ha fissato un aumento del 10% di tutte le sanzioni di cui alle violazioni penali ed amministrative di cui al D.Lgs. 81/08 e del 20% per altre tipologie di violazioni (lavoro nero, somministrazione di manodopera, distacco transanazionale, orario di lavoro). Pertanto, le sanzioni a carico del coordinatore sono così riformulate:
Art. 91, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
Art. 92, co. 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
Art. 92, co. 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.
INAIL ha predisposto, nel 2018, un manuale a supporto del primo soccorso aziendale, che si divide in due parti. La prima parte, che contiene informazioni per l’organizzazione di un efficace sistema di primo soccorso aziendale, è rivolta anche ai datori di lavoro ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione; la seconda parte descrive le manovre di primo soccorso e introduce nozioni utili per poter utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
È legittimo il licenziamento del lavoratore che non partecipa ingiustificatamente ai corsi in materia di sicurezza organizzati dal datore di lavoro. Su PuntoSicuro del 4 marzo 2019 l'ing. Gerardo Porreca analizza il caso specifico e la sentenza di Cassazione che afferma questo principio.