Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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Grazie al blog di Ugo Fonzar che lo ha linkato, siamo venuti a conoscenza di un documento prodotto dalla Struttura Vigilanza sui Luoghi di Lavoro dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine che suddivide per categorie e luoghi di lavoro i documenti che devono essere presenti presso il luogo di lavoro o possono essere conservati presso la sede aziendale. Incuriositi, abbiamo visitato i siti delle strutture di vigilanza delle altre Aziende Sanitarie, trovando che Pordenone e Trieste hanno pubblicato in pratica il medesimo documento.

A seguito di una presunta discrepanza tra il testo dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e la relativa tabella, in merito ai limiti numerici per l'effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, l'Interpello n. 3/2019 chiarisce che:

[...] l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

In data data 5/04/2017 (prot. CNI n.2334/2017) il Consiglio Nazionale Ingegneri ha presentato alla Commissione per gli Interpelli della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la “Istanza di interpello – quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali – richiesta parere”. In essa veniva richiesta la correttezza dell'organizzazione di corsi di aggiornamento validi contemporaneamente per professionisti antincendio, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza. Ovvero se è legittimo che, attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottenga l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche specifiche.

La Commissione per gli interpelli, a seguito della seduta del 31 gennaio 2019, ha prodotto l'Interpello n. 1/2019, con il quale ha stabilito che:

  • ai fini dell'aggiornamento RSPP e ASPP sono validi i corsi di aggiornamento formatori per la sicurezza e quelli di aggiornamento coordinatori;
  • ai fini dell'aggiornamento coordinatori, sono validi i soli corsi di aggiornamento RSPP e ASPP.

Quesito e interpello, unitamente ai commenti di CNI, sono pubblicati qui.

Nell'accordo del 21 dicembre 2011 sono definiti contenuti, durata, modalità di erogazione, tempi e modalità di aggiornamento della formazione obbligatoria per tutti i lavoratori, nonchè di quella aggiuntiva per dirigenti e preposti

Si tratta dell'accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.