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La sentenza di Cassazione Civile, Sez. Lav. 03 agosto 2017 n. 19435 tratta approfonditamente dell'attribuzione di responsabilità sulla base delle attività svolte e non della effettiva specifica formalizzazione.

Vengono riportate numerose sentenze sull'argomento, tra cui, molto chiara, Cass. IV pen. n. 48 del 14/01 - 18/02/1 "la qualifica e le responsabilità del ’preposto’ non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; preposto può essere dunque chi, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, anche se composta soltanto di due uomini, esplica le mansioni di caposquadra, fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante." e Cass. VI pen. n. 4481 del 21/01 - 29/03/1977: "il caposquadra è un preposto che è tenuto a seguire minuto per minuto l’attività lavorativa allorché questa sia pericolosa. In tal caso è tenuto a controllare l'esecuzione del lavoro compiuto da altri e ad avvertire costoro o terzi dell’insorgenza di un improvviso pericolo."