La sentenza di Cassazione Penale n. 11157 del 13 marzo 2019 stabilisce che il marciapiede antistante l'accesso di cantiere non costituisce area di cantiere, in quanto nessuno dei soggetti operanti a vario titolo in cantiere (per conto del committente o dell'impresa) ha poteri dispositivi in merito a quelle aree.
Pertanto, la Suprema Corte conclude che
... non può rientrare nella zona di accesso al cantiere, secondo la accezione che rileva ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il marciapiede esterno al varco, se di proprietà pubblica o comunque non nella disponibilità del datore di lavoro, chiamato a gestire i rischi derivanti dal transito attraverso l'accesso al cantiere.
Analogamente, nessun onere o colpa viene attribuita al coordinatore per la sicurezza. Risulta chiaro dalle argomentazioni che in fase istruttoria e di dibattimento non era stata approfondita la validità o meno della segnaletica apposta, limitandosi a stabilire la colpevolezza di impresa e coordinatore, a fronte dell'investimento di un passante, utente debole, che transitava sul marciapiede antistante l'ingresso al cantiere.