Il 18 aprile 2012 è stato pubblicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro un documento tecnico, approvato dall’organismo del ministero del Lavoro, riguardante il sollevamento persone con attrezzature non previste da tale scopo. Si riferisce al punto 3.1.4 dell’allegato VI del D.Lgs 81/08 che recita: “Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo”. Le attrezzature da lavoro alle quali la guida si riferisce sono piattaforme, gabbie su gru e cestelli, non assemblate con la macchina di sollevamento ma sollevate dalla macchina stessa come parte del carico.