Sul sito del Ministero della Difesa, a questa pagina, oltre ad alcuni documenti di analisi dei ritrovamenti di ordigni inesplosi nel periodo 2010-215, è pubblicata la nuova Direttiva Tecnica per la bonifica bellica sistematica terrestre. Dal momento che la sua riproduzione è vietata, nel seguito analizziamo le differenze rispetto alla analoga direttiva 2015, rinviando alla sua lettura per una compiuta comprensione del documento.
Iter della procedura: viene eliminato un passaggio nelle fasi iniziali, riducendo notevolmente i tempi propedeutici.
In base alla procedura 2015 il soggetto interessato (in genere identificato nel committente o RUP) doveva:
- avanzare istanza di parere vincolante al Reparto Infrastrutture territorialmente competente;
- ottenere il parere suddetto, comprendente prescrizioni tecniche per l'attività;
- restituire firmate queste prescrizioni, allegando il progetto di bonifica bellica, redatto in collaborazione con la ditta incaricata della bonifica;
- attendere il nulla osta sul progetto da parte del Reparto Infrastrutture;
- far eseguire le attività, effettuando controlli ben definiti sui lavori;
- inviare al Reparto Infrastrutture suddetto, a fine lavori, le documentazioni richieste per richiedere il sopralluogo ed ottenere poi il Verbale di Constatazione, a chiusura della procedura.
In base alla procedura 2020, il soggetto interessato deve:
- presentare istanza di parere vincolante, allegando il Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (DUB - praticamente il progetto di bonifica bellica, redatto anche qui in collaborazione con la ditta incaricata della bonifica), completo dei dati dell'impresa che eseguirà i lavori, comprensivo anche dell'importo dell'affidamento/appalto e della firma del Dirigente Tecnico BCM della ditta incaricata (che potrebbe anche essere delegata alla presentazione dell'istanza);
- attendere il parere vincolante del Reparto Infrastrutture;
- far eseguire le attività, effettuando controlli ben definiti sui lavori;
- inviare al Reparto Infrastrutture suddetto, a fine lavori, le documentazioni richieste per richiedere il sopralluogo ed ottenere poi il Verbale di Constatazione, a chiusura della procedura.
Pertanto, fin dall'inizio della procedura, la ditta incaricata della bonifica assume un ruolo fondamentale nella definizione delle concrete modalità di realizzazione dell'opera. Il soggetto responsabile/committente non è, quindi, più minimamente assistito dall'ente pubblico, che controlla solamente la regolarità del progetto e della sua esecuzione, ma non interviene con definizioni organizzative, dimensionali ecc. degli interventi da realizzare.
Allegati obbligatori al DUB, oltre a corografia, planimetria, relazione illustrativa dei lavori, stratigrafia del terreno ed elaborati grafici BST, sono:
- valutazione del rischio bellico;
- PSC o PSS (che torna ad essere previsto in un documento ufficiale, dopo essere stato "dimenticato" nelle norme sui lavori pubblici, dal D.Lgs. 50/2016 in poi).
Interessante notare che, nel DUB, in caso di opera pubblica, il soggetto interessato può essere identificato come: il responsabile del procedimento; il coordinatore per la sicurezza; altra figura. Non è dato conoscere sulla base di quali poteri tecnico-economici il coordinatore per la sicurezza possa predisporre e sottoscrivere il DUB quale soggetto interessato (quindi in luogo del committente). Nell'attestato (parziale o finale) di bonifica, oltre al suddetto coordinatore, compare come possibile committente delle opere di bonifica anche il direttore dei lavori (sempre e solo nel caso di opera pubblica).
Preliminarmente all'inizio delle attività di bonifica, va inviata con PEC al Reparto Infrastrutture una specifica comunicazione che contiene, non solo nominativi dei soggetti operanti e marca, modello, matricola delle attrezzature impiegate, ma anche Verbale di Consegna delle aree e ordinativo dettagliato dei lavori.
Il DUB può essere soggetto a modifica in corso di attività: soggetto responsabile ed impresa presentano istanza documentata di variante, e possono effettuare le attività di variante solo a seguito di specifica autorizzazione. Interessante è rilevare che viene introdotta la possibilità di modificare il DUB in caso di diffuse anomalie/infestazioni ferromagnetiche (ad es. per presenza di elementi metallici di minuta dimensione, che non possono essere ordigni bellici inesplosi), prevedendo nuove modalità di bonifica (ad es. modifica della taratura della sensibilità della strumentazione).
Il documento chiarisce che le aree ove è previsto il movimento dei mezzi meccanici devono essere bonificate fino a metri 3 di profondità con garanzia di un ulteriore metro a partire dalla quota effettiva del passaggio dei mezzi, fatta eccezione per le aree che, a seguito della valutazione del rischio bellico, sono state escluse perché già interessate dal transito veicolare di mezzi meccanici.
Viene introdotto il concetto di "cantiere dinamico", ovvero di cantiere in cui, a causa di situazioni ambientali ed antropiche critiche, è necessario procedere alla chiusura giornaliera dei fori di sondaggio e/o degli scavi, con conseguente impossibilità di controllo finale da parte del Reparto Infrastrutture pertinente (che può comunque effettuare in ogni momento sopralluoghi in corso d'opera).
Vengono date indicazioni chiare sulle attività da mettere in campo in caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno, che possono essere anche prese come riferimento per valutazioni nel PSC-POS, e si possono riassumere come segue:
- sospensione immediata delle attività;
- comunicazione immediata telefonica al Reparto Infrastrutture e agli Organi di Pubblica Sicurezza Locali e immediata PEC a seguire, ai medesimi organismi, accompagnata se possibile da indicazioni grafiche, fotografiche o altro;
- collocare, in condizioni di sicurezza per il personale, segnaletica di pericolo intorno all'ordigno ed adottare, caso per caso, i provvedimenti necessari per evitare l'accesso di estranei all'ordigno e allo scavo;
- non operare in funzione di vigilanza dell'ordigno, in quanto solo le Forze di Polizia possono agire in tale veste, pena il configurarsi del reato di detenzione abusiva di materiale esplodente;
- riprendere le attività solo a seguito dell'intervento del personale specializzato dell'Amministrazione Difesa.
Interessante è anche la previsione in merito al personale ammesso alle aree consegnate per la bonifica. In dettaglio, oltre al personale specializzato, possono essere presenti:
- operai comuni per mansioni ausiliarie nelle aree previste ed a distanza di sicurezza;
- eventuale ed ulteriore personale non specializzato avente causa a vario titolo nell’esecuzione del servizio di BST (sovrintendenza archeologica, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ecc.) nelle aree previste ed a distanza di sicurezza.
Viene dettagliata anche la modalità operativa della bonifica profonda mediante scavo meccanico a strati, nella quale scompare il vincolo dello scavo per profondità di 20 cm, introducendo il concetto di "strati successivi di spessore non superiore all’accertata capacità di indagine dell’apparato di ricerca utilizzato". Vengono definite anche le procedure operative per il riutilizzo di materiali di scavo nell'ambito del cantiere, l'asporto dei materiali scavati in altra area ovvero a discarica, i vincoli operativi in caso di roccia o ghiaia compatta o terreno particolarmente compatto.
Sono presenti anche capitoli specifici per: attraversamento di ferrovie o strade; attività in presenza di scavi archeologici. Infine, nei documenti da controllare da parte del Reparto Infrastrutture per la corretta chiusura della procedura, è citato anche il POS dell'impresa esecutrice della bonifica.