Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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Premesso che non siamo esperti del diritto, in quanto orgogliosi di essere tecnici e non legulei, è bene però che qualche termine legalese ci sia noto, almeno per sommi capi. Il 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma della prescrizione, con lo stop della stessa dopo il primo grado di giudizio in caso di condanna. Cosa significa, più o meno?

Come tecnici, a parte la prescrizione medica, ci è sicuramente nota (anche se tutti ci auguriamo di non vederne mai una) la prescrizione degli UPG quando ci beccano a fare o tollerare "porcherie" in cantiere. Nella prescrizione ci scrivono cosa c'è che non va, come dobbiamo eliminare il problema ed in quanto tempo, e quando siamo stati bravi e puntuali, chiudono la vicenda imponendoci il pagamento (entro 30 giorni, nè un secondo di più) di 1/4 del massimo previsto per i nostri inadempimenti.

Cosa ben diversa è la prescrizione relativa alla riforma entrata in vigore da poco. Premesso che esiste anche nel diritto civile, nel diritto penale la prescrizione è un istituto che fa sì che ci sia un termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, per evitare di celebrare processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto o lo Stato non è intervenuto a perseguire il reato in tempo utile, quindi diventa difficile ricostruire una verità, nonchè per stimolare la velocizzazione dei processi. La prescrizione è, in parole povere, la data di scadenza di un reato: quando scatta “scade” anche il processo che si conclude con proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione. Il termine si calcola sulla base del massimo della pena previsto nel Codice penale, ed è proporzionato alla gravità del reato. I reati puniti con l’ergastolo, come l’omicidio volontario o la strage, non cadono mai in prescrizione, ma questi non riguardano noi tecnici. Al momento dell’intervenuta prescrizione, se il giudice ritiene che il reato non sia stato accertato è obbligato a pronunciarsi per l’assoluzione. Se sussiste un sospetto di colpevolezza o magari anche ritiene che sussista la prova piena della colpevolezza ma non riesce a far celebrare in tempo il processo, deve dichiarare l’avvenuta prescrizione. Quindi una sentenza di prescrizione non è un'assoluzione, anche se gli effetti all'atto pratico sono quasi i medesimi.

Il tempo della prescrizione comincia a decorrere dalla data di compimento del reato (dal giorno, diciamo, in cui un addetto è caduto dal tetto del nostro cantiere) e si conclude (meglio, si concludeva fino al 31/12/2019) o con la conclusione dell'iter processuale nei tre gradi di giudizio, se entro i termini, o in un tempo X composto dal periodo corrispondente al massimo della pena, più le sospensioni per motivi vari (ad es. deferimento della questione ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, richiesta dell'imputato o del suo difensore, ecc.), indipendentemente dal grado di giudizio. Va tenuto conto che, comunque, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Nel 2017 è intervenuta anche una riforma che ha sospeso per un tempo fisso (al massimo 18 mesi) la prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado e dopo la condanna in appello, per consentire la predisposizione dei ricorsi ecc. senza pregiudicare il prosieguo dell'iter processuale.

Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. L'interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna, ma anche da altri casi, quali ad es. la richiesta di rinvio a giudizio, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, ecc. La peculiarità è che una volta che sia stata interrotta, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione e salvo che per alcuni delitti di particolare gravità, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. 

Quindi, per fare un esempio congruente con la nostra attività, un procedimento penale per un infortunio non mortale sul lavoro avvenuto nel 2010, orientativamente, poteva cadere in prescrizione tra il 2015 e il 2018-20, a seconda dei gradi di giudizio cui si era giunti e degli impedimenti riscontrati nel mentre. Entro tali date, teoricamente, potevano essere esperiti i tre gradi di giudizio, praticamente spesso ciò non si verificava, per motivi vari. La conseguenza era l'interruzione dell'iter processuale e l'assoluzione o la prescrizione del reato, come detto sopra.

Dal 1 gennaio 2020 è previsto il blocco della prescrizione penale dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna. Ovvero, il coordinatore può essere perseguito per l'infortunio non mortale sul lavoro avvenuto nel 2010 dell'esempio di cui sopra fino alla sua morte, se interviene prima della conclusione dei tre gradi di giudizio. Sono convinta che ciò non giovi né alla Giustizia né all'economia del paese, né all'infortunato, alle imprese coinvolte o al coordinatore.

Ma sicuramente il mio è un giudizio da non esperto del settore. Nel blog di Ugo Fonzar, a questo link e a questo sono pubblicati alcuni documenti che ci aiutano a capire quali possono essere le conseguenze della riforma.