Il blog per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

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Su INGENIO è stato pubblicato un articolo che, presumibilmente perchè "tagliato" per motivi editoriali, riporta una serie di imprecisioni, sulle quali, come coordinatori, ci sentiamo in dovere di intervenire.

Primo, il titolo: "Sicurezza in cantiere: chi può accedere e con quali titoli. La supremazia del Direttore dei Lavori". Il direttore dei lavori è figura certamente più diffusa del coordinatore per la sicurezza, ma è errato - ed anche controproducente - attribuirgli ruoli diretti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro "cantiere". Se noi consideriamo la figura del direttore dei lavori, essa non compare nel cosiddetto "Testo unico della Sicurezza", ovvero il D.Lgs. 81/08 e nelle norme sui lavori pubblici si parla di Ufficio della Direzione lavori, che comprende professionalità (non necessariamente persone) diverse, una delle quali è il coordinatore per la sicurezza.

Procedendo nella lettura, troviamo che il Fascicolo dell'opera, la cui predisposizione è compito del coordinatore per la progettazione, con completamento a carico del coordinatore per l'esecuzione, viene invece attribuito al progettista dell'opera. Poi

Solamente la figura del direttore dei lavori ... sembra ergersi al di sopra di tutto e di tutti gli altri soggetti coinvolti, quale primo ed unico attore, solitario, in possesso del diritto/dovere di accedere al cantiere con propria autonoma discrezionalità.

non è esatto, come poi implicitamente espresso nelle righe successive. Il direttore dei lavori ha il diritto e il dovere di accedere al cantiere, ogniqualvolta lo ritenga opportuno/necessario, a sua insindacabile valutazione, MA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PSC per quanto attiene a zone cui accedere, comportamenti da adottare, DPI da impiegare, ecc.

Per quanto attiene al coordinatore per la sicurezza, ci sono ulteriori imprecisioni nelle definizioni

... compiti che sono essenzialmente quelli di garantire il rispetto del piano di sicurezza predisposto in fase di progettazione... e poteri di sospensione dei lavori o allontanamento dal cantiere delle imprese e/o maestranza non in regola o inadempienti.

Da legge (art. 92 del D.Lgs. 81/08) il CSE "verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro". Non può certamente garantire attività e conseguenti risultati, di pertinenza del datore di lavoro delle singole imprese e dei relativi operatori. Per quanto attiene poi ai poteri del CSE, non ha quello di sospendere i lavori ma quello di sospensione delle singole lavorazioni, essendo limitato al direttore dei lavori il potere di sospensione dei lavori. Idem per l'allontanamento dal cantiere delle imprese o maestranze: il CSE, come nel caso della sospensione dei lavori, propone al committente le attività di tutela che ritiene necessarie, ma non le può attuare. 

Se vuole svolgere diligentemente il suo compito la sua presenza in cantiere deve essere pressoché quotidiana.

Un'affermazione così tranchant sulla presenza del coordinatore non è scritta o prevista in alcun documento, quindi perchè noi tecnici dobbiamo "suicidarci reciprocamente"? Non bastano gli organi di controllo, che regolarmente dimenticano le interpretazioni della Corte di Cassazione in merito all'alta sorveglianza in capo al CSE?

Proprietario, committente, RUP, Responsabile dei Lavori, cliente e/o acquirente, visitatore ... per potervi accedere, ... devono sottomettersi al rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al PSC (che deve comunque governare il loro ingresso attraverso le direttive predisposte dal Coordinatore della sicurezza), fatto salvo il preventivo nulla osta da parte del Direttore dei Lavori, che in questo modo ne attesta la formale “autorizzazione”.

Che potere di diniego all'accesso ha o può avere il direttore dei lavori nei confronti del committente, del RUP o del RdL e di che autorizzazione del DL si parla? L'area di cantiere viene consegnata all'impresa, che in funzione delle disposizioni del PSC regola gli accessi; attraverso i propri ruoli gestisce e controlla gli accessi stessi; il CSE, quindi, verifica l'applicazione delle disposizioni di PSC da parte di tutte le figure coinvolte. Se nel PSC c'è scritto che il committente non entra in cantiere (come sarebbe doveroso) non c'è autorizzazione del direttore dei lavori che possa bypassare questa disposizione. Idem per le restanti figure. Un'attività congiunta impresa-DL-CSE-committenza è opportuna ed altamente auspicabile per la gestione degli accessi al cantiere, ma non esiste alcun obbligo a carico del solo DL. Tanto più che, poche righe sotto, si dice che "al datore di lavoro dell'impresa è demandata la discrezionale scelta di chi ammettere all’interno del cantiere". Errato anche questo, perchè non tiene conto dei poteri/doveri di controllo sulla regolarità contributiva (ad es.) in carico al DL nelle opere pubbliche.

Veniamo poi agli organi di vigilanza, che correttamente possono accedere al cantiere non solo durante gli orari di attività del cantiere, ma in qualsiasi ora del giorno e della notte ed anche in assenza di personale all'interno dello stesso, qualora l'accesso sia libero; il fatto che debbano essere autorizzati dall’Ente preposto al controllo, così come è espresso, è anch'esso fuorviante. Gli ispettori degli organi di vigilanza devono essere identificati dal proprio ente come ufficiali di polizia giudiziaria, ma per accedere a un cantiere non hanno bisogno di autorizzazione specifica. I sopralluoghi "a vista" nei cantieri sono, in talune zone, ben più numerosi di quelli programmati, e non sono assolutamente fuori norma/non costituiscono un abuso.

Per quanto attiene al cantiere "privata dimora", gli ufficiali di polizia giudiziaria possono accedere in tutti i luoghi di lavoro, quindi se un cantiere aperto in una dimora privata è luogo di lavoro di lavoratori (tradotto in parole semplici, non è il committente che autocostruisce quanto previsto) gli UPG possono accedere a tutte le aree di cantiere. Non possono accedere al resto dell'abitazione o ad altri luoghi privati alla ricerca di reati o documenti che ne attestino la commissione; per fare ciò, anche in casi di urgenza, hanno bisogno dell'ok del PM, a meno che non ci sia la flagranza di reato.