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Dopo tanti casi di sentenze nel cui riassunto (o nei cui commenti) compare il direttore dei lavori, ed invece si tratta di tecnico d’impresa (dirigente, direttore tecnico, ecc.), il collega coinvolto nella vicenda trattata in una recente sentenza di Cassazione Penale assumeva, effettivamente, il ruolo di direttore dei lavori per conto del committente, ed in tale veste è stato condannato per questioni di sicurezza sul lavoro.

La sentenza di Cassazione Penale, sez. 4, n. 31876 del 18 luglio 2019, relativa ad un infortunio ad un passante, causato dal crollo di una muratura e del ponteggio ancorato ad essa, stabilisce, infatti, che il direttore dei lavori ha l’obbligo “di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, da cui deriva la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.

Va detto che la Corte di appello aveva dichiarato di non potersi procedere ai sensi dell’art. 590 del codice penale (lesioni personali colpose) nei confronti del tecnico in questione (nonché del tecnico dell’impresa) per intervenuta prescrizione, ma la motivazione della sentenza di condanna riportata al paragrafo precedente costituisce comunque un precedente di non poco conto nell’attribuzione di responsabilità al DL.

Per quanto è dato comprendere dalla sentenza citata, un tecnico era stato incaricato quale progettista e direttore dei lavori di opere di demolizione; nel progetto erano previste modalità di demolizione - ritenute idonee in sede dibattimentale - che prevedevano la demolizione manuale; l’impresa subappaltatrice ha operato, invece, impiegando almeno parzialmente una ruspa, causando così il crollo che ha portato al ferimento di un passante. Risulterebbe anche che, a fronte di un’iniziale imputazione generica per crollo, successivamente i giudici abbiano modificato l’imputazione, aggiungendo la violazione di disposizioni del D.Lgs. 81/08. Tale modifica “in corsa” è possibile avvalendosi delle previsioni dell’art. 521 del Codice di Procedura Penale citato in sentenza.

Non è stata rinvenuta documentazione in ordine all’incarico di coordinatore per la sicurezza al tecnico, che però, dopo l’inizio previsto dei lavori, ha provveduto a richiedere all’impresa esecutrice il POS e, ancora più tardi, a redigere il PSC. Ciò che lascia interdetti è, comunque, il fatto che gli venga contestato che, in qualità di direttore dei lavori, ha chiesto tardivamente il POS (non è compito del direttore dei lavori richiedere il POS, come non è compito diretto del CSE, che ne deve però valutare l’idoneità e quindi deve esserne in possesso) e non sia stato stabilito come doveva rapportarsi con questo documento, in qualità di DL.

Indipendentemente, comunque, dal suo ruolo come CSP-CSE, e quindi esclusivamente come direttore dei lavori, la conclusione della corte è che non ha adempiuto ai suoi compiti di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, e che “Se il direttore dei lavori avesse, conformemente ai suoi obblighi contrattuali, diligentemente vigilato sulla corretta esecuzione, da parte dell'appaltatore, del contratto, che stabiliva corrette modalità dell'opera di demolizione, il crollo non si sarebbe verificato. In proposito va confermato che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto”.

Probabilmente, se il collega non avesse rivestito, sostanzialmente, sia il ruolo di DL che di CSP-CSE, o se non si fosse trattato di un crollo, le sentenze sarebbero state formulate diversamente. Rimane però il fatto che, esplicitamente, il direttore dei lavori è stato riconosciuto responsabile di inadempimenti a misure di sicurezza da parte dell’esecutore, nella dimostrata assenza di una sua qualsiasi ingerenza nelle modalità operative. Con ciò eliminando la certezza che fino ad oggi ci era stata consegnata, della non responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro del DL che non si ingerisce nelle modalità di lavoro dell’esecutore.